Statuto della
Università Popolare dei Castelli Romani (Upcar)
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA’
Articolo 1
In virtù degli articoli 18 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, è costituita con durata illimitata un’associazione culturale denominata “Università Popolare dei Castelli Romani”, regolata a norma del Titolo II, Capo III, artt. 36 e segg. del codice civile, che si richiama ai precedenti storici, alle funzioni ed al ruolo propri delle Università Popolari italiane, fra le quali prime per fondazione quelle di Firenze e di Napoli. Con delibera del Consiglio direttivo può aderire, federarsi o associarsi a organizzazioni di livello nazionale e internazionale che perseguano fini analoghi ai propri.
Articolo 2
L’Università Popolare dei Castelli Romani ha sede a Frascati in via Cavour n. 21. Può essere indicata anche con la sigla Upcar. Ha per simbolo una farfalla dalle ali iridate che si posa su un libro aperto.
Articolo 3
1. L’Upcar è un’associazione apartitica, asindacale e aconfessionale, a carattere volontario, che si prefigge scopi culturali e scientifici, sportivi e socio-assistenziali e intende svolgere attività di formazione permanente.
2. L’Upcar, che non ha fini dì lucro, intende aderire alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (Cnupi), di cui può costituire sede territoriale decentrata, impegnandosi a rispettarne e condividerne lo Statuto anche ai fini della tutela del nome storico “Università Popolare”.
Articolo 4
1. L’Upcar ha titolo di svolgere le seguenti funzioni per esplicare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione:
a) istituire e gestite corsi per l’orientamento universitario e professionale, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione culturale e linguistica, di recupero;
b) attuare progetti formativi dell’Unione europea, anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
c) promuovere attività di educazione degli adulti, formazione continua, permanente e ricorrente;
d) curare:
I – l’organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici e dirigenti funzionari di amministrazioni pubbliche, private e aziendali;
II – la formazione dei docenti preordinata sia all’istruzione sia all’integrazione degli alunni in situazioni di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
III – l’organizzazione nel suo seno di sezioni sociali per minoranze etniche, per portatori di handicap e per la terza età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione;
e) promuovere corsi per l’apprendimento di lingue straniere da parte di cittadini, corsi di aggiornamento linguistico, artistico, umanistico, eccetera per giovani studiosi italiani e stranieri, favorendo di conseguenza l’interscambio turistico-culturale.
2. L’Upcar potrà pure:
a) predisporre un centro di documentazione a favore dei Soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
b) curare anche in forma diretta la produzione editoriale di periodici, di libri, di prodotti multimediali, nonché la loro distribuzione;
c) promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, di economia politica, eccetera, a fini socioculturali;
d) avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione e la comunicazione di massa;
e) favorire l’estensione delle proprie attività socio-culturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni costituite su basi democratiche;
f) promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e scientifica;
g) proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità coincidenti, anche parzialmente, con gli scopi statutari dell’Upcar;
h) attivare un osservatorio con centro operativo per la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali;
i) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive, alla difesa e alla tutela dei principi della Costituzione della Repubblica italiana del 1948;
l) avanzare proposte al Parlamento, alle Regioni, alle Province, agli Enti Locali e alle forme associate e consortili di essi, al Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca scientifica, nonché alle sue articolazioni e ai suoi uffici centrali e periferici, alle Università Statali degli Studi, a Scuole ed Istituti, per una adeguata concordata programmazione socio-culturale in ambito nazionale e sul territorio;
m) garantire attività preventive ed integrative per la tutela della salute pubblica;
n) organizzare un servizio di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile, alla previsione, alla prevenzione, nonché al soccorso ed alla assistenza in caso di calamità;
o) organizzare servizi socio-culturali ed assistenziali rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita, istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi e per gli stranieri;
p) promuovere forme di assistenza domiciliare tese a migliorare le condizioni di sofferenti e bisognosi;
q) rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell’Upcar e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane sia straniere, onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio di idee;
r) istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori meritevoli, siano essi appartenenti o meno al sodalizio;
s) esplicare la propria opera anche attraverso l’interscambio continuo dì informazioni di programmi ed attività culturali tra le varie Università Popolari Italiane e confederate oltre che dei metodi di insegnamento risultati più idonei;
t) istituzionalizzare, svolgere e favorire le attività formative nel settore del restauro;
u) attivare iniziative atte ad incrementare l’uso sociale del tempo libero;
v) occuparsi di formazione e promozione sportiva nelle discipline più congeniali all’ambiente alle richieste dei cittadini nei rapporti con l’associazione stessa;
z) costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi dalle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti pubblici e privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione.
Articolo 5
1. È facoltà dell’Upcar, con deliberazione del Consiglio Direttivo:
a) organizzare, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, manifestazioni culturali, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, stage e corsi di formazione pratica, aste e lotterie sociali, gare e premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, delle Regioni, delle Province, dell’Unione Europea, degli Enti Locali, di altre istituzioni pubbliche e private, nonché di autorità civili e religiose;
b) promuovere ogni forma di turismo sociale;
c) organizzare strutture ricreative, punti di ristoro, spacci e mense sociali;
d) utilizzare i contributi e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività e per le attività previste dallo Statuto;
e) encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell’Upcar;
f) istituire Albi onorifici;
g) rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari.
2. L’Upcar può comunque organizzare e gestire, anche con strutture collaterali, attività lecite, utili per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
TITOLO II – SOCI
Articolo 6
1. Il numero dei soci è illimitato. Il sesso, le convinzioni personali o politiche, il credo religioso, la nazionalità, l’orientamento sessuale o altre qualità o attitudini personali non possono essere motivo di discriminazione tra i Soci.
2. All’Upcar possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Potranno, inoltre, essere Soci Associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Upcar. Potranno, infine, essere Soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi socio-culturali ed umanitari. Associazioni, circoli, Enti pubblici e privati intervengono alle riunioni e all’Assemblea dei Soci attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato permanente, accreditato presso il Presidente dell’Upcar, che rimane in carica per un periodo coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo pro-tempore ed esercita i propri diritti e doveri statutari come ogni singolo Socio ordinario.
3. Sono Soci le persone ed Enti la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo e che versano all’atto dell’ammissione la quota di associazione.
4. I soci si distinguono in:
a) Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e compaiono nell’atto costitutivo; essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative e straordinarie;
b) Soci ordinari: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell’Upcar; essi tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative e straordinarie;
c) Soci sostenitori e benemeriti: sono coloro che, con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione; essi non sono tenuti né al versamento della quota sociale annuale, né di eventuali quote integrative straordinarie;
d) Soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti o considerazioni, siano dal Consiglio Direttivo ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all’Upcar.
5. Le persone fisiche e giuridiche considerate sostenitori, benemeriti ed onorari ricevono la qualifica di Socio al solo fine onorifico, pertanto non prendono parte alla vita associativa.
6. Tutti i Soci possono offrire all’Upcar la propria opera di docenti nel settore professionale corrispondente al titolo di studio posseduto o alle proprie qualifiche o specializzazioni. I docenti che intendono espletare l’insegnamento in seno all’Upcar devono formulare richiesta al Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Il rapporto associativo e le attività dell’Upcar sono improntati ai seguenti principi:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione disposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione della vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2 del codice civile, sovranità dell’assemblea dei Soci, associati o partecipanti sulla vita associativa e sul giudizio in merito a: criteri di ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota associativa e di eventuali altri contributi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità degli stessi.
Articolo 8
1. I Soci fondatori ed i Soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali, integrative e straordinarie hanno diritto al voto deliberativo nell’Assemblea ordinaria e straordinaria.
2. Per essere ammessi al sodalizio nella qualità di Socio ordinario è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ad eventuali Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali. Il Presidente può accettare in via provvisoria tali domande, salvo ratifica di cui all’art. 9.
Articolo 9
1. L’ammissione del Socio all’Upcar è decisa dal Consiglio Direttivo su presentazione dell’istanza di cui all’art. 8.
2. Nel caso di domanda respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
3. Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto a ricevere la tessera associativa, previo pagamento della quota sociale.
Articolo 10
1. Le iscrizioni decorrono dalla data di accettazione della domanda di iscrizione. La tessera associativa ha validità per l’intero esercizio sociale, corrispondente all’anno solare, del rilascio.
2. I Soci che al 31 gennaio non hanno provveduto al rinnovo della tessera associativa dell’anno precedente con il relativo pagamento delle quote sociali, dovuto per l’anno solare in corso, sono dichiarati sospesi per morosità. Possono riacquistare la pienezza della loro posizione nel momento in cui provvedono a saldare quanto da loro dovuto.
Articolo 11
La qualità di Socio si perde per:
a) decesso;
b) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;
c) decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti statutari in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
d) indegnità, con deliberazione di radiazione da parte del Consiglio Direttivo per violazioni degli obblighi associativi, inosservanza del presente Statuto o di Regolamenti, condanna penale per gravi reati.
e) morosità, se reiterata e certificata con delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 12
I Soci esclusi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi all’Associazione con parere favorevole del Consiglio Direttivo e pagamento delle quote insolute. I soci radiati per indegnità potranno ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di radiazione all’assemblea, che deciderà in via definitiva nella sua prima riunione. La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento di radiazione. Coloro che hanno perso la qualità di Socio potranno essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.
Articolo 13
Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno pienamente titolo a partecipare alla vita dell’Associazione. I Soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea e di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali.
TITOLO III – ORGANI SOCIALI
Articolo 14
Organi sociali dell’Upcar sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Ufficio di presidenza.
Capo I – ASSEMBLEA
Articolo 15
1. L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Tutti i Soci fondatori e ordinari hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria.
2. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
b) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, ove nominato;
c) l’approvazione delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale con i rispettivi stanziamenti;
d) le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;
e) tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto per quanto attiene la gestione dell’Associazione.
Articolo 16
L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci fondatori e ordinari.
Articolo 17
1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a otto giorni. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve indicare, oltre l’ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare, anche il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione.
2. La convocazione viene fatta mediante pubblicazione dell’avviso sul sito Internet dell’Upcar e sua affissione all’albo sociale nella sede legale dell’Associazione, nonché tramite invio di e-mail ai singoli Soci.
3. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 18
1. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei Soci fondatori e ordinari in regola con le quote sociali; in seconda convocazione, da stabilirsi ad almeno un’ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
2. È ammesso l’intervento all’Assemblea per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. È vietato il cumulo delle deleghe in un numero superiore a due.
Articolo 19
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Upcar. In sua assenza, la presidenza è assegnata con le precedenze previste dall’art. 27, comma 2. In mancanza di Consiglieri, 1’Assemblea nomina il Presidente della riunione. I verbali della riunione dell’Assemblea sono redatti e firmati dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona designata dal Presidente, che li firma anch’egli. Nei casi in cui lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, nell’atto di convocazione dell’Assemblea può stabilirsi che funga da segretario un notaio.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento al1’assemblea. Qualora si provveda a votazioni a scrutinio segreto, il Presidente si avvale della collaborazione di due scrutatori, da lui nominati tra i presenti all’Assemblea. Se lo richiede uno dei presenti, la nomina degli scrutatori è sottoposta a votazione da parte dell’Assemblea.
Articolo 20
1. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, esclusi gli astenuti e, in caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle.
2. L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali, integrative e straordinarie.
3. In caso di parità di voti a scrutinio palese, prevale l’espressione di volontà di chi presiede, salvo nel caso in cui questi figuri tra gli astenuti, nel qual caso la proposta messa ai voti si intende respinta. È ugualmente respinta la proposta se, in caso di votazione segreta, si verifichi parità tra voti favorevoli e contrari.
Articolo 21
1. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su richiesta del Presidente o di almeno tre dei presenti, un provvedimento può essere posto in votazione dall’Assemblea ordinaria a scrutinio segreto.
2. Il Segretario dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali, l’elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all’Albo sociale presso la sede dell’Upcar.
3. Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell’organo da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.
4. In ogni caso di parità di voti per l’elezione a qualunque carica, prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
5. Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.
6. Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata.
7. Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale per la proclamazione dell’esito da parte del Presidente.
Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 22
1. L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Possono essere eletti uno o più Vicepresidenti, uno dei quali nominato Vicario dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di diciannove Consiglieri eletti dall’Assemblea fra i Soci in regola con le quote sociali, straordinarie e integrative.
Articolo 23
1. Il Consiglio Direttivo fissa gli incarichi dei consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Upcar per il conseguimento dei fini sociali nonché le competenze di ciascun componente.
2. Presidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l’Ufficio di presidenza, con l’incarico di provvedere alla realizzazione delle attività dell’Associazione e al disbrigo delle questioni urgenti e indifferibili. L’Ufficio di presidenza può avvalersi della collaborazione di un Direttore generale, nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei Soci: le mansioni dell’Ufficio di presidenza e del Direttore generale saranno definite in apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.
Articolo 24
È riconosciuto al Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più membri dello stesso e ove non fossero disponibili i primi dei non eletti nell’ultima tornata elettorale, il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei componenti.
Articolo 25
Con delibera del Consiglio Direttivo, possono esserne chiamati a far parte, con voto consultivo, anche i rappresentanti di istituzioni culturali, di aziende, di Enti pubblici, Regioni, Province, Comuni, consorzi o associazioni di Comuni, banche, fondazioni o altri organismi con finalità affini a quelle dell’Upcar, designati dai medesimi.
Articolo 26
Il Consiglio Direttivo si riunisce in un’unica convocazione, di norma ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente io ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Articolo 27
1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Upcar o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario. Nel caso anche questi sia assente, assume la presidenza il Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. In caso di assenza anche dei Vicepresidenti, la presidenza spetta ai membri del Consiglio Direttivo nell’ordine di precedenza stabilito dall’anzianità di iscrizione all’Associazione.
2. Le deliberazioni sono prese con le medesime modalità viste per l’Assemblea ordinaria all’art. 20, commi 1 e 3.
Articolo 28
1. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato a mezzo di comunicazione postale, sms o e-mail con preavviso di almeno otto giorni, oppure di tre giorni in caso di urgenza per atti indifferibili.
2. Il Consigliere che sia assente per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto.
Articolo 29
1. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
2. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica votazione, ha facoltà di rendere note quelle delibere alle quali sia necessario, opportuno o conveniente dare pubblicità.
Articolo 30
1. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
b) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
c) redigere i bilanci;
d) elaborare i regolamenti di funzionamento;
e) compilare i progetti per l’impiego dei residui di bilancio da sottoporre all’Assemblea;
f) approvare, per la stipula, tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
g) determinare l’importo delle quote associative, integrative e straordinarie ed il costo della tessera sociale;
h) deliberare l’istituzione, la sospensione e la radiazione dei Soci;
i) deliberare l’istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti gli altri poteri per l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie della medesima.
Articolo 31
Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso. Tali personalità possono essere scelte tra i Soci e anche tra i non Soci.
Articolo 32
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. I suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 33
I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.
Capo III – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA
Articolo 34
Il Presidente dirige l’Associazione e ha la rappresentanza politica ed istituzionale di essa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, in particolare nei confronti delle altre Università Popolari, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle Associazioni di cultura e di formazione e degli Enti ed organi comunitari ed internazionali.
Articolo 35
1. Al Presidente sono demandate:
a) la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi;
b) l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la nomina, di concerto con il Segretario e, qualora nominato, con il Direttore generale, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito regolamento;
d) l’assunzione, su mandato del Consiglio Direttivo e di concerto con il Segretario e, qualora nominato, con il Direttore generale, del personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi;
e) la firma di tutti gli atti per quanto occorra circa l’esplicazione degli affari;
f) la cura dell’osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
2. Il Presidente adotta, in caso di necessità e urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell’organo competente, i provvedimenti di spettanza del Consiglio Direttivo, sentito l’Ufficio di presidenza e, qualora nominato, il Direttore generale.
3. L’Ufficio di presidenza ha compiti di ausilio del Presidente nelle seguenti materie:
a) individuazione dei progetti per l’attuazione dei programmi;
b) proposte di integrazione e aggiornamento dei programmi e variazioni di bilancio;
c) istituzione e regolamentazione del funzionamento di commissioni, comitati anche consultivi e nomina di esperti e rappresentanti;
d) verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti;
e) nomina dei quadri e dei dipendenti;
f) decisioni su eventuali aperture di uffici distaccati, su ricorsi o su costituzioni in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudizionale delle vertenze.
Articolo 36
Il Presidente può delegare, ove lo ritenga opportuno, ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, nonché la trattazione di questioni di sua spettanza.
Articolo 37
1. Al Direttore generale o, nel caso in cui non sia stato nominato, al Segretario, oltre i compiti di cui è fatta menzione negli articoli precedenti, competono le funzioni di vertice dell’Amministrazione ed i poteri di coordinamento e verifica di quanti effettivamente operano nell’ambito dell’Associazione. Ha diritto di proposta in fatto di organizzazione, disponendo sulle procedure per la gestione dell’attività, sui limiti di valore delle spese e sull’adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro. È preposto ai fatti di organizzazione delle attività e di funzionamento degli Uffici e sedi, con la responsabilità dell’impegno delle risorse umane e strumentali. Provvede all’organizzazione dell’attività didattica.
2. Il Tesoriere ha il compito di gestire le risorse finanziarie (entrate per contributi, entrate derivanti da servizi resi agli associati ed a terzi, finanziamenti per programmi e progetti, entrate patrimoniali, eccetera). È responsabile della contabilità e cura la completa formazione dei documenti contabili. Gestisce un fondo specifico per l’attività economale.
TITOLO IV – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 38
Ove nominato, il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia l’andamento delle norme dettate dal presente Statuto. La sua eventuale istituzione è decisa con delibera dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 39
Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra Soci o fra l’Associazione e i suoi Soci, con esclusione di ogni altra giurisdizione. I Probiviri giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Articolo 40
Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all’Assemblea proposte per il miglior andamento e funzionamento dell’Associazione.
Articolo 41
I membri del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.
Articolo 42
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dall’Assemblea ordinarla esclusivamente fra Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e siano iscritti da almeno tre anni.
2. Il mandato del Collegio dei Probiviri coincide con quello del Consiglio Direttivo pro-tempore. I suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 43
In caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento grave di uno o più membri del Collegio, quest’ultimo potrà nominare per cooptazione, sempre fra Soci aventi i requisiti, i membri mancanti fino alla successiva Assemblea.
Articolo 44
Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale ha in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell’Upcar e con i membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 45
II Collegio dei Probiviri si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta a semestre, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei suoi membri.
Articolo 46
Il Presidente del Collegio del Probiviri, o in caso di impedimento un altro membro da lui delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.
TITOLO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 47
1. La gestione dell’associazione è controllata, ove nominato, da un Collegio dei Revisori dei conti. L’Assemblea dei Soci può deliberarne la costituzione qualora la reputi necessaria in relazione al volume del patrimonio e all’entità del bilancio.
2. I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre effettivi ed un supplente e durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili una sola volta consecutivamente e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.
3. Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere iscritto all’Albo ufficiale dei Revisori contabili. A costui spetta la presidenza dell’organo.
Articolo 48
1. Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e del presente Statuto in ordine alla materia finanziaria e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato. A tal fine, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti contabili dell’Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente all’Assemblea sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sui risultati di gestione.
TITOLO VI – PATRIMONIO E BILANCIO
Articolo 49
Il patrimonio dell’Upcar è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.
Articolo 50
La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili o immobili, dati in concessione all’Upcar dai soci fondatori. Tali beni possono essere in qualsiasi momento riacquisiti dai predetti per particolari esigenze o per risoluzione del rapporto associativo. La riacquisizione dei beni avrà luogo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo.
Articolo 51
1. Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Upcar;
b) dalle contribuzioni dei Soci;
c) dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio;
d) dalle contribuzioni dei Soci;
e) dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali;
f) dei proventi delle iniziative promosse dall’Associazione;
g) da ogni altro provento che affluisca;
h) dal fondo di riserva.
2. Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.
Articolo 52
Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese di competenza dell’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro la fine di aprile dell’anno successivo.
Articolo 53
1. L’Associazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci e dovrà contenere:
a) le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell’esercizio;
b) le spese accettate (pagate o da pagare);
c) la gestione dei residui attivi e passivi sia dell’esercizio chiuso sia degli esercizi anteriori;
d) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.
2. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue per il dieci per cento al fondo riserva e il rimanente a disposizione per il perseguimento dei fini sociali, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.
3. Anche il bilancio consuntivo dovrà essere redatto ed approvato negli stessi termini dì quello preventivo. Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei Revisori dei Conti, qualora costituito, almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell’Assemblee dei Soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell’adunanza.
4. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 54
Le sommo versate per la tessera, per le quote sociali, integrative e straordinarie, non sono rimborsabili in nessun caso.
TITOLO VII – NORME FINALI GENERALI
Articolo 55
1. L’anno accademico decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, durante il quale si svolgeranno i corsi sia a carattere fondamentale sia a carattere complementare. Eventuali corsi semestrali saranno decisi dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 56
1. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti all’Assemblea in prima convocazione, purché questi rappresentino la maggioranza del corpo sociale, composto dai Soci in regola con il versamento delle quote sociali, integrative e straordinarie. La delibera di scioglimento è ritenuta valida quando votata dai due terzi dei presenti all’Assemblea in seconda convocazione, fissata a distanza di almeno una settimana dalla prima.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di finalità analoghe o ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
3. La scelta del beneficiario, se non imposta per legge, è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 57
Struttura organizzativa, norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto e particolari aspetti della vita associativa possono essere disciplinati con uno o più Regolamenti da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 58
Per rutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.